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Sez. L, Sentenza n. 5545 del 09/03/2007 (Rv. 595344 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Mancata impugnazione entro il termine di decadenza - Condizioni soggettive del destinatario - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595344-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di licenziamento, che l'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 fissa per l'impugnazione del licenziamento stesso da parte del lavoratore, è un termine di decadenza e come tale insuscettibile, a norma dell'art. 2964 cod. civ., sia di interruzione sia, in mancanza di disposizione contraria, di sospensione, senza che a termini dell'art. 1335 cod. civ. possano rilevare le condizioni soggettive del destinatario, ed in ispecie la sua capacità di intendere e di volere, salva la tutela nei limiti dell'art. 428 cod. civ. (Nella specie, l'impugnata sentenza, aveva ritenuto che, pur ammettendo lo stato di incapacità di intendere e di volere, la lavoratrice licenziata nulla aveva allegato in ricorso per ritenere tale stato sussistente anche successivamente, sussistendo, invece, la prova contraria per essere la lavoratrice rientrata al lavoro, nuovamente assentandosi, ingiustificatamente. La S.C., correggendo la motivazione, ha ritenuto irrilevante, ai fini della decadenza, la dedotta incapacità naturale, rilevando altresì che la lavoratrice non aveva affatto allegato, e tanto meno provato, di essere stata, senza sua colpa, impossibilitata ad avere conoscenza della lettera di licenziamento)

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)