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Sez. L, Sentenza n. 8802 del 08/05/2004 (Rv. 572753 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Obbligo di consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la dichiarazione contenente i dati della registrazione sul libro matricola - Connessione con le norme sul collocamento - Configurabilità - Conseguenze - Condono previdenziale - Estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e premi e di obbligazioni per sanzioni amministrative connessi con le violazioni delle norme sul collocamento - Estensione all'obbligo previsto dall'art. 9 bis legge n. 608 del 1996 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572753-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

L'obbligo imposto al datore di lavoro dall'art. 9 - bis, comma terzo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di consegnare al lavoratore, all'atto della assunzione, la dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola è connesso alla disciplina del collocamento; ne consegue che la regolarizzazione contributiva, prevista dal decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 538 (non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 233, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), determinando l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi e delle obbligazioni per sanzioni amministrative, e di ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, estende i suoi effetti anche alla violazione dell'obbligo di cui al predetto art. 9 - bis.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/1996 num. 538 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)