Sez. L, Sentenza n. 20190 del 22/07/2008 (Rv. 604953 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Violazioni riguardanti il divieto di prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare, il divieto di fornire dati inesatti sulle retribuzioni, e l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetto paga - Natura di violazioni inerenti il versamento dei contributi e premi - Conseguenze - Regolarizzazione contributiva di cui all'art. 3, comma 4, del d.l. n. 166 del 1996 - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro, le violazioni riguardanti il divieto di prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato (di cui all'art. 5, comma quarto, della legge n. 863 del 1984), il divieto di fornire dati inesatti al lavoratore nelle denunce delle retribuzioni (di cui all'art. 4, comma quinto, del d.l. n. 352 del 1978), ovvero l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetto di paga (ai sensi dell'art. 1 della legge n. 4 del 1953), sono violazioni connesse con il mancato pagamento dei contributi afferenti la prestazione di lavoro supplementare e l'esatta retribuzione corrisposta ai lavoratori ed attengono, perciò, al versamento dei contributi e premi; ne consegue che può trovare applicazione con riferimento a tali violazioni, la regolarizzazione contributiva di cui all'art. 3, comma 4, del d.l. n. 166 del 1996, che determina l'estinzione delle sole obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni sulle norme del collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi e dei premi medesimi.
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 04/08/1978 num. 467, Decreto Legge 06/07/1978 num. 352, Decreto Legge 28/03/1996 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)