Sez. L, Sentenza n. 15753 del 21/10/2003 (Rv. 567561 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Soggetti che erogano prestazioni assistenziali - Diritto all'esonero dai contributi CUAF ex D.L. n. 663 del 1979 - Natura imprenditoriale dell'attività - Irrilevanza - Condizioni - Assenza di fini di lucro - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di esonero dal pagamento dei contributi CUAF, in favore dei soggetti che erogano prestazioni assistenziali, l'art. 23 bis del D.L. n. 663 del 1979 (convertito in legge n. 33 del 1980) ha condizionato il beneficio all'assenza, in capo a detti soggetti, del fine di lucro; ne consegue, con riferimento ad attività assistenziale gestita da Congregazione religiosa, l'irrilevanza della qualificazione in sè della Congregazione quale imprenditrice commerciale o quale ente morale, dovendosi indagare invece sulla rispondenza a fine di lucro dell'attività imprenditoriale concretamente svolta nelle singole strutture dell'organizzazione. Il relativo giudizio, se congruamente motivato ed esente da vizi logico - giuridici, è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 23 bis CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)