Sez. L, Sentenza n. 2514 del 06/03/2000 (Rv. 534634 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Soggetti che erogano prestazioni assistenziali - Diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ex D.L. n. 338 del 1989 e all'esonero dai contributi CUAF ex D.L. n. 663 del 1979 - Condizioni - Assenza di fini di lucro - Natura imprenditoriale dell'attività - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
I benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali e dell'esonero dal pagamento dei contributi CUAF, previsti rispettivamente dall'art. 6 del D.L. n. 338 del 1989 e dall'art. 23 bis del D.L. n. 663 del 1979 (convertito in legge n. 33 del 1980) in favore dei soggetti che erogano prestazioni assistenziali, sono condizionati esclusivamente all'assenza di fini di lucro da parte dei destinatari, restando irrilevante la natura imprenditoriale dell'attività da questi esercitata (nella specie, gestione di una casa di riposo), che non è necessariamente collegata alla sussistenza di un fine lucrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 23 bis CORTE COST., Legge 29/12/1980 num. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)