Sez. 5, Sentenza n. 27625 del 21/11/2008 (Rv. 605650 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fusione per incorporazione di società - Direttiva comunitaria n. 335 del 1969 e succ. mod. - Applicabilità - Atti rogati anteriormente al 1° gennaio 1986 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema d'imposta di registro, la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n.69/335/CEE - come modificata dalle direttive n. 73/80/CEE e n.85/303/CEE - ed in particolare i suoi artt.4 e 7, non osta all'applicazione dell'imposta proporzionale di registro, nel caso di fusione per incorporazione di due società operata con atto rogato prima del 1° gennaio 1986, considerato che una disposizione fiscale, anche comunitaria, esonerativa, in difetto di contraria volontà del legislatore, non può spiegare effetto per il passato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2502, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 26, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)