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Sez. 5, Sentenza n. 6785 del 06/04/2004 (Rv. 571908 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fusione per incorporazione di società, realizzata senza aumento di capitale - Direttiva comunitaria n. 335 del 1969 e succ. mod. - Ostatività all'applicazione dell'imposta proporzionale di registro - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571908-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE - come modificata dalle direttive n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE -, ed in particolare i suoi artt. 4 e 7, non ostano all'applicazione dell'imposta proporzionale di registro (in base all'art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) nel caso di fusione per incorporazione di due società, entrambe possedute da una terza società, realizzata senza aumento di capitale. Analogamente, infatti, all'ipotesi in cui la società incorporante detenga la totalità delle azioni o delle quote dell'incorporata, anche la fusione in esame deve ritenersi estranea alla citata normativa comunitaria, la quale, secondo la propria "ratio", si riferisce, per quanto qui rileva, ai conferimenti volti a realizzare aumenti di capitale, con la conseguenza che la sua applicazione va esclusa ogni volta in cui, per effetto di trasferimenti di beni o patrimoni, non vi è aumento di capitale e, quindi, non vi è conferimento e non si realizza alcuna "raccolta" o "libera circolazione" di capitali.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)