Sez. 3, Sentenza n. 3637 del 05/11/2013 Ud. (dep. 27/01/2014) Rv. 258926 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA | Casi nei quali si procede d'ufficio - Fatto commesso da pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni - Nozione di "esercizio delle proprie funzioni" - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA
In materia di reati sessuali, la procedibilità di ufficio nel caso previsto dall'art. 609 septies, comma quarto, n. 3, cod. pen., sussiste tutte le volte in cui la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio abbia agevolato la commissione del delitto attraverso il condizionamento o il timore suscitato nella persona offesa, non essendo invece necessario che l'abuso sia avvenuto durante l'espletamento, in senso tecnico, delle funzioni demandate al pubblico ufficiale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la configurazione dell'aggravante, nell'ipotesi di abuso sessuale commesso da un appartenente alla Polizia Municipale in quel momento non indossante la prescritta divisa di servizio all'interno degli uffici del comando, in danno di persona addetta ai servizi di pulizia e da lui precedentemente ripresa con nota di servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)