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Sez. 1, Sentenza n. 12991 del 23/11/1999 (Rv. 531422 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Controversia tra Amministrazione finanziaria e debitore sostituito sull'omesso versamento della ritenuta d'acconto - Originaria incompletezza del contraddittorio con il sostituto d'imposta - Integrazione - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531422-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

Nel giudizio promosso dall'Amministrazione finanziaria per l'accertamento di un obbligo tributario trasferito per legge a sostituto d'imposta il debitore sostituito assume veste di contraddittore necessario, talché ove la domanda sia stata proposta nei confronti del solo debitore sostituito in ordine al mancato versamento della ritenuta d'acconto, si impone la integrazione del contraddittorio nei confronti del detto litisconsorte.

Riferimenti normativi: DPR 27/09/1973 num. 600 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)