Sez. 3, Sentenza n. 210 del 17/01/1975 (Rv. 373401 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - CONTESTAZIONE DI TUTTI I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - CONTESTAZIONE DI TUTTI I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, si aggiungono al foro generale, previsto dall'art 18 cod proc civ, il forum contractus ed il forum destinatae solutionis; spettando all'attore la scelta di uno di essi, il convenuto ha l'Onere di contestare nel primo atto difensivo l'individualita, presso il giudice adito, di entrambi i detti fori, con la conseguenza che, ove emetta o ritardi tale contestazione, la Competenza resta radicata presso il giudice adito. (Conf 1788/74, mass n 369974).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)