Sez. 3, Sentenza n. 9690 del 16/11/1994 (Rv. 488654 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE (PURA E SEMPLICE) | Pubblicazione ex art. 498 terzo comma cod. civ - Creditori del "de cuius" - Azioni di accertamento e di condanna nei confronti dell'erede - Possibilità - Azioni esecutive nei confronti del medesimo - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE (PURA E SEMPLICE)
L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius" che propongano azioni di accertamento o di condanna - non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cod, civ. - dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 499, Cod. Civ. art. 506
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)