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Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 08/05/1973 (Rv. 363810 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA - PROCEDURE INDIVIDUALI - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363810-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA - PROCEDURE INDIVIDUALI - DIVIETO - LIMITI.*

La pendenza del procedimento di liquidazione dell'eredita beneficiata, se implica il divieto di esecuzioni individuali, ai sensi dell'art 506 cod civ, non esclude, d'altro canto, che i creditori, ancorche abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art 498 cod civ, possano, al di fuori di quel procedimento, promuovere contro l'erede un'Azione di condanna, tanto in Sede ordinaria quanto in Sede monitoria, ovvero un'Azione di accertamento dell'esistenza del proprio credito. (V 1361/60; 2544/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 506

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)