diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 16145 del 05/03/2008 Ud. (dep. 17/04/2008) Rv. 239898 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Trattamento illecito dei dati personali - Reato già previsto dall'art. 35 L. n. 675 del 1996 - Reato introdotto dall'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003 - Rapporto di continuità normativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239898-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

Con riferimento al reato di trattamento illecito dei dati personali, tra la fattispecie dell'art. 35 L. n. 675 del 1996 e quella dell'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003, sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di "comunicazione" e "diffusione" dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di "trattamento" dei dati sensibili, ed il nocumento per la persona offesa, che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta, nella nuova disposizione, una condizione obiettiva di punibilità.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 35, Legge 30/06/2003 num. 196 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)