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Sez. 5, Sentenza n. 44940 del 28/09/2011 Ud. (dep. 02/12/2011) Rv. 251448 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Trattamento illecito di dati - Reato introdotto dall'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003 - Continuità normativa con il previgente reato di cui all'art. 35 della legge n. 675 del 1996 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251448-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

Sussiste continuità normativa tra il previgente reato di cui all'art. 35 della legge n. 675 del 1996 (trattamento illecito di dati personali) - abrogato dall'art. 183 del D.Lgs. n. 196 del 2003 - e la nuova fattispecie incriminatrice introdotta dall'art. 167 del d. lgs. n. 196 del 2003 (trattamento illecito di dati); né rileva in senso contrario che il nocumento della persona offesa - previsto da entrambe le fattispecie di reato- costituisca nel reato previgente di pericolo presunto circostanza aggravante, e condizione obiettiva di punibilità in quello vigente, in quanto quel che rileva è che il fatto (condotta ed elemento psicologico) costituente reato nella normativa previgente lo sia anche in quella vigente. (La Corte ha precisato che, ciò nonostante, la legge previgente deve ritenersi più favorevole all'imputato, potendo la circostanza aggravante - a differenza della condizione obiettiva di punibilità - costituire oggetto del giudizio di bilanciamento, "ex" art. 69 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 31/12/1996 num. 675 art. 35, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 167, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)