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Sez. 3, Sentenza n. 28680 del 26/03/2004 Ud. (dep. 01/07/2004) Rv. 229465 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Trattamento illecito dei dati personali - Fattispecie già prevista dall'art. 35 legge n. 675 del 1996 - Reato introdotto dall'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003 - Differenze - Rapporto di continuità normativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229465-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

Il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato, dal quale derivi nocumento per la persona offesa, già punito ai sensi dell'art. 35, comma terzo della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è tutt'ora punibile con la stessa pena ai sensi dell'art.167, comma secondo del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di "comunicazione" e "diffusione" dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di "trattamento" dei dati sensibili, ed il nocumento per la persona offesa, che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta nella disposizione in vigore una condizione obiettiva di punibilità.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 35 com. 2, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 35 com. 3, Decreto Legisl. 28/12/2001 num. 467 art. 13, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 167 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)