Sez. 1, Sentenza n. 1929 del 21/06/1971 (Rv. 352498 - 01)
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - SPECIFICA COMUNICAZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - FORMA DELLA COMUNICAZIONE - VENDITA DI IMMOBILI - FORMA SCRITTA - NECESSITA - SOSTITUZIONE CON LA APPROVATA DELIBERAZIONE DI UN ENTE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - SPECIFICA COMUNICAZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - FORMA DELLA COMUNICAZIONE - VENDITA DI IMMOBILI - FORMA SCRITTA - NECESSITA - SOSTITUZIONE CON LA APPROVATA DELIBERAZIONE DI UN ENTE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
Il titolare di un diritto di prelazione deve ricevere dalla controparte, affinche il diritto possa essere esercitato, una comunicazione diretta e specifica (la cd denuntiatio), per la quale occorre la stessa Forma che la legge prescrive per il contratto cui la prelazione si riferiscè trattandosi di compravendita immobiliare, la denuntiatio va fatta per iscritto, a pena di nullita, e non puo essere sostituita da una deliberazione a vendere, ancorche adottata da un ente pubblico, e della relativa approvazione tutoria, non notificata o comunque comunicata al titolare del diritto di prelazione. (V 632'69, mass n 338865' 1270'68, mass n 332814).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)