Sez. 2, Sentenza n. 2553 del 18/04/1980 (Rv. 406283 - 01)
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - RELATIVO AD UN'IMMOBILE - COMUNICAZIONE - FORME.*
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - RELATIVO AD UN'IMMOBILE - COMUNICAZIONE - FORME.*
Il titolare di un diritto di prelazione deve ricevere dalla controparte, al fine di poter esercitare il diritto medesimo, una comunicazione diretta e specifica (la cosiddetta denuntiatio), per la quale occorre la stessa Forma che la legge prescrive per il contratto cui la prelazione si riferisce. Pertanto, la comunicazione della vendita di un immobile al titolare del relativo diritto di prelazione - la quale ha un contenuto negoziale, poiche esprime la Determinazione, di colui che e tenuto ad effettuarla, di vendere il bene per il prezzo ed alle condizioni in essa indicati - deve essere fatta per iscritto a pena di nullita. (V 1929/71, mass n 352498; (V 632/69, mass n 338865; (V 1270/68, mass n 332814; (V 2332/64; (V 2783/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)