diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 898 del 14/12/1999 (Rv. 532153 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIÀ PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO | Esclusione anche per implicito - Ammissibilità - Condizioni - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532153-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIÀ PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO

Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod.proc.civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)