Sez. 5, Sentenza n. 9320 del 11/06/2003 (Rv. 564121 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Accertamento del fatto da parte del giudice tributario - Potere di fondare il proprio convincimento sulla confessione resa in sede penale dall'imputato, ricorrente avverso l'atto impositivo. Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Nel quadro del principio espresso dall'art. 116 cod. proc. civ., il giudice tributario ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti dalla confessione resa in sede penale dall'imputato, ricorrente avverso l'atto impositivo, e ciò al fine di trarne non solo semplici indizi ma anche valore di prova esclusiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)