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Sez. 3, Sentenza n. 2140 del 02/04/1980 (Rv. 405802 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - NON ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405802-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - NON ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La domanda riconvenzionale, se non eccede la Competenza del giudice adito, e ammissibile non solo quando dipenda dallo stesso titolo dedotto a fondamento della domanda principale, ma anche quando dipenda da un titolo diverso, ove sussista tra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l'opportunita di un simultaneus processus; la valutazione di tale opportunita e riservata allo apprezzamento discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 2600/78, mass n 391954; (Conf 1580/77, mass n 385293, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)