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Sez. L, Sentenza n. 572 del 23/01/1984 (Rv. 432808 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - ANNULLAMENTO DELLA MEDESIMA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - AZIONI PROCESSUALI RELATIVE - INTERCAMBIABILITÀ IN PRIMO O IN SECONDO GRADO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1984-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432808-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - ANNULLAMENTO DELLA MEDESIMA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - AZIONI PROCESSUALI RELATIVE - INTERCAMBIABILITÀ IN PRIMO O IN SECONDO GRADO - DIVIETO.*

La soppressione della pensione di Invalidità da parte dell'i.N.P.S., ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, può avere natura di revoca o di annullamento, che si differenziano in quanto la revoca è determinata da motivi di merito, cioè dal mutamento dei presupposti di fatto su cui l'atto è fondato, ovvero dalla sua riconsiderazione in base a motivi di opportunità o di convenienza, e produce effetti ex nunc, mentre l'annullamento è determinato e giustificato da motivi di illegittimità, ossia da vizi originari ed insanabili che rendono l'atto annullato inidoneo a creare la situazione giuridica voluta con effetti ex tunc. Deriva che le azioni processuali di revoca e di annullamento della pensione costituiscono rimedi giurisdizionali assolutamente diversi, perché conseguenti a posizioni di diritto ben distinte l'una dall'altra, onde - alla stregua dell'art. 420, primo comma, cod. proc. civ. che vieta alle parti di introdurre domande nuove nel corso del giudizio e del successivo art. 437, che sancisce il divieto assoluto di proporre domande nuove in Sede di gravame - la litis contestatio iniziata con la proposizione di una delle suindicate azioni impedisce che l'ambito del giudizio, in qualunque suo stato e grado, possa essere ampliato con riferimento all'Azione non proposta. (V 343/81, mass n 410802; (V 2178/80, mass n 405802; (Conf 3334/82, mass n 421305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)