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Sez. 3, Sentenza n. 1375 del 28/10/1983 Ud. (dep. 15/02/1984) Rv. 162647 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE ILLEGITTIMA - RAGIONE DEL DIVIETO - ASSEGNO PAGABILE IN ITALIA, CON DATA OMESSA O ANTICIPATA O POSTICIPATA - IRRILEVANZA PER LA CONFIGURAZIONE DEL REATO.*
Stato
decisa il 1983-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162647-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE ILLEGITTIMA - RAGIONE DEL DIVIETO - ASSEGNO PAGABILE IN ITALIA, CON DATA OMESSA O ANTICIPATA O POSTICIPATA - IRRILEVANZA PER LA CONFIGURAZIONE DEL REATO.*

Il divieto di esportare all'estero valuta, titoli azionari od obbligazionari o di credito, ovvero altri mezzi di pagamento, ha lo scopo di tutelare il monopolio statale sui rapporti valutari con l'estero, indipendentemente dalla idoneità del mezzo a produrre di per sè esodo di valuta e dalla sua eventuale circolazione all'estero. Ne consegue che costituisce reato l'esportazione di assegni di conto corrente pagabile in Italia, anche quando i documenti siano privi dell'indicazione dello ordinatario o siano senza data o con data molto anteriore ovvero posticipata. (Conf mass n 151754 e ivi citate; (Conf mass n 158970; (Conf mass n 159702).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)