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Sez. 3, Sentenza n. 6194 del 27/04/1983 Ud. (dep. 01/07/1983) Rv. 159702 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - TITOLI DI CREDITO - DENOMINAZIONE O IMMEDIATA DESTINAZIONE AD ESSERE MONETIZZATI - LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - MANCANZA DI PROVVISTA - MANCANZA DI GIRATA, DI DATA - IRRILEVANZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1983-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159702-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - TITOLI DI CREDITO - DENOMINAZIONE O IMMEDIATA DESTINAZIONE AD ESSERE MONETIZZATI - LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - MANCANZA DI PROVVISTA - MANCANZA DI GIRATA, DI DATA - IRRILEVANZA - RATIO.*

Ai fini della sussistenza del reato di illecita esportazione di assegni bancari, di cui all'art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, è irrilevante la denominazione del titolo o la sua immediata destinazione ad essere monetizzato, essendo sufficiente che esso, con la cessione, produca obbligazioni tra residenti e non. Pertanto non rilevano la delimitazione relativa alla circolazione degli assegni solo nel territorio dello stato, la Mancanza di provvista presso l'istituto bancario, la Mancanza di girata o di data, la scadenza fissata per la riscossione. Infatti, poiché trattasi di titoli che incorporano un'obbligazione monetaria e sono sempre trasferibili, la loro cessione determina per il cessionario all'estero un titolo di credito azionabile verso la banca nazionale traente e quindi un mezzo di pagamento, a favore di non residenti, che incide passivamente sulla bilancia dei pagamenti dello stato.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)