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Sez. 3, Sentenza n. 13461 del 03/12/1999 (Rv. 531786 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Reato perseguibile a querela di parte - Omessa presentazione della querela - Irrilevanza - Mantenimento della sospensione - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531786-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Il prefetto può sospendere cautelarmente la patente di guida, ai sensi dell'art. 223 cod. strada, in conseguenza della commissione di un fatto astrattamente configurabile come reato, anche se quel reato sia perseguibile soltanto a querela e questa non sia stata proposta. Tuttavia la mancata proposizione della querela, irrilevante ai fini dell'emissione del provvedimento, rileva ai fini del suo mantenimento, in quanto il difetto di querela, portato a conoscenza del prefetto nei modi previsti dall'art. 224 cod. strada, impedisce il permanere della sospensione. 1

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 222, Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223, Cod. Strada art. 224 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)