Sez. 2, Sentenza n. 15530 del 11/06/2008 (Rv. 603748 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO | Consulente del lavoro - Attività di consulenza e valutazione in materia aziendale - Iscrizione ad Albo professionale ex art. 2231 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Diritto a compenso - Sussistenza - Fondamento - Attività non riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO
Nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al compenso del ricorrente, consulente del lavoro, per le attività di consulenza e valutazione in materia aziendale, dallo stesso svolte).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231, Costituzione art. 33 com. 5, DPR 27/10/1953 num. 1067 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1068 CORTE COST., Legge 28/12/1952 num. 3060 CORTE COST., Legge 11/01/1979 num. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)