Sez. 1, Ordinanza n. 34531 del 27/12/2019 (Rv. 656567 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO | Preuso locale di marchio non registrato - Effetti - Diritto del preutente di continuare a utilizzare il segno - Sussistenza - Portata - Successiva registrazione del marchio ad opera di terzi - Diritto del preutente di inibirne l'uso nella zona di diffusione locale - Esclusione - Fondamento.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO
In tema di marchi d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005, il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso, o che ne importi una notorietà puramente locale (nella specie, per la commercializzazione dei prodotti attuata soprattutto mediante la vendita ambulante e solo limitatamente nell'ambito di alcuni negozi), non esclude la novità del marchio successivo e, quindi, la possibilità che il medesimo sia registrato; tuttavia, il detto preuso locale conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)