Sez. 3, Sentenza n. 16232 del 29/10/2003 (Rv. 567770 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Ordinanza di assegnazione del credito pignorato - Rimedi esperibili - Opposizione agli atti esecutivi - Impugnabilità in Cassazione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata in presenza della positiva dichiarazione di quantità del terzo, rappresenta l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, ed è soggetta all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617, secondo comma, c.p.c., la quale è preclusiva del ricorso previsto dall'art.111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)