Sez. 1, Sentenza n. 686 del 12/03/1973 (Rv. 362848 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - RIMEDI ESPERIBILI - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - RIMEDI ESPERIBILI - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato costituisce l'atto finale del procedimento di espropriazione presso terzi e con esso, propriamente, si realizza l'esecuzione forzata. Esso e quindi compreso nella categoria degli Atti di esecuzione contro i quali l'art 617 cod proc civ concede il rimedio dell'opposizione agli Atti esecutivi, da proporsi con ricorso al giudice dell'esecuzione. La previsione di tale specifico rimedio esclude che avverso detta ordinanza possa proporsi ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 453/66, mass n 320902 e 320903).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)