Sez. 5, Sentenza n. 16131 del 24/02/2016 Ud. (dep. 19/04/2016) Rv. 267001 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI | "Abolitio criminis" - Sentenza di assoluzione per un reato abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - Effetti sull'impugnazione della parte civile - Ammissibilità del ricorso - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in relazione ad un reato trasformato in illecito civile dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, non potendo la parte civile essere privata del diritto di impugnare una sentenza sfavorevole che, almeno nei casi di cui all'art. 652 cod. proc. pen., potrebbe pregiudicare il successivo esercizio dell'azione civile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)