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Sez. 2, Sentenza n. 20206 del 27/04/2016 Ud. (dep. 16/05/2016) Rv. 266680 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI | "Abolitio criminis" - Sentenza di assoluzione per un reato abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 - Effetti sull'impugnazione della parte civile - Sopravvenuta carenza di interesse - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2016-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266680-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI

È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dal reato di danneggiamento "semplice", trasformato in illecito civile dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, nel giudizio penale, l'affermazione della responsabilità dell'imputato, pur se ai soli effetti civili, presuppone che il fatto oggetto del giudizio sia considerato dalla legge come reato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 4, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)