Sez. U, Sentenza n. 46688 del 29/09/2016 Ud. (dep. 07/11/2016) Rv. 267886 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI | Sentenza di assoluzione per un reato abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 - Effetti sull'impugnazione della parte civile - Inammissibilità del ricorso - Sopravvenuta carenza di interesse - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, ai soli effetti civili, avverso una sentenza di assoluzione per un reato abrogato e qualificato come illecito civile dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, atteso che, in assenza di efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile, non è ravvisabile un interesse della parte civile alla impugnazione finalizzata ad impedirne l'operatività. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che il giudice penale non potrebbe, comunque, procedere al necessario accertamento del reato, anche se ai soli effetti civili, in considerazione della intervenuta espunzione della relativa fattispecie dall'ordinamento penale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)