Sez. 1, Sentenza n. 5039 del 05/04/2001 (Rv. 545582 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Applicabilità ai rapporti in corso - Sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale di norma processuale - Efficacia - Portata - Fattispecie.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
L'efficacia delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri rapporti. Pertanto, la inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, va affermata con riguardo sia ad atti processuali successivi, sia ad atti processuali compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza.(Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa il 24 Dicembre 1998, con la quale il Pretore aveva respinto la opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di una somma per violazione al codice della strada accertata dalla polizia stradale con verbale che l'opponente assumeva non essergli stato mai notificato, rilevando che la notifica era in effetti avvenuta con la procedura di cui all'art. 8 della legge n. 890 del 1982, completata con la compiuta giacenza presso l'ufficio postale del piego, senza considerare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1998, pubblicata nella G.U. del 30 Settembre dello stesso anno, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 8, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento, nonché del terzo comma dello stesso articolo, nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Al riguardo, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che le formalità della procedura di notifica previste dalla norma in questione fossero già state eseguite prima della citata decisione della Corte Costituzionale, essendo la validità della stessa ancora "sub iudice" al momento della pubblicazione di detta decisione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)