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Sez. 1, Sentenza n. 9357 del 11/06/2003 (Rv. 564144 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notifica degli estremi della violazione - Declaratoria di illegittimità costituzionale, "in parte qua", dell'art. 4, terzo comma, legge n. 890 del 1982 - Applicabilità ai rapporti non ancora esauriti - Sussistenza - Irregolarità nella fase della consegna del plico da parte dell'agente postale al destinatario - Rilevanza ai fini del perfezionamento della notifica - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Sopravvenuto venir meno dell'interesse a dolersi sull'omessa pronuncia relativa all'eccezione di nullità sollevata, per tale motivo, dinanzi al giudice "a quo" - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564144-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative e di notifica all'interessato degli estremi della violazione a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (pronuncia la cui efficacia va affermata anche con riguardo ad atti compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza), deve escludersi che eventuali vizi relativi alla fase di consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale possano incidere sull'efficacia della notificazione dell'atto di contestazione rispetto al notificante, tali vizi riguardando il compimento di atti sottratti "in toto" al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse - dato che l'eventuale accoglimento della censura non avrebbe condotto, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale "in parte qua", ad alcun risultato pratico favorevole al ricorrente medesimo -, il motivo con cui il ricorrente addebitava alla Corte territoriale di non essersi pronunciata in ordine alla sollevata eccezione di nullità della notificazione dell'atto di contestazione degli estremi della violazione, nullità che si assumeva derivata da irregolarità nella consegna del plico ad esso destinatario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)