Sez. L, Sentenza n. 14969 del 23/10/2002 (Rv. 558039 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Efficacia retroattiva - Limiti - Fattispecie.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE
Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno efficacia retroattiva, con l'unico limite costituito dalle situazioni giuridiche consolidate per essersi il rapporto esaurito in conseguenza della intervenuta formazione del giudicato (Nel caso di specie la Suprema Corte, in applicazione del suenunciato principio, ha ritenuto preclusa l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha sancito l'illegittimità costituzionale del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi nei crediti di lavoro, in quanto la sentenza di primo grado non era stata impugnata sul punto, con conseguente formazione del giudicato).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)