Sez. 3, Sentenza n. 6543 del 27/06/1990 (Rv. 468051 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - PREAVVISO - INIZIO DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO - COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO DI RILASCIO - ESCLUSIONE - ATTO DELL'UFFICIO ESECUTIVO AVENTE NATURA GIURISDIZIONALE - NECESSITÀ - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE, AGLI ATTI ESECUTIVI E POTERE DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI - ACCESSO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - SUFFICIENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - PREAVVISO - INIZIO DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO - COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO DI RILASCIO - ESCLUSIONE - ATTO DELL'UFFICIO ESECUTIVO AVENTE NATURA GIURISDIZIONALE - NECESSITÀ - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE, AGLI ATTI ESECUTIVI E POTERE DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI - ACCESSO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - SUFFICIENZA.*
Poiché nelle esecuzioni per consegna e rilascio, disciplinate dagli artt. 605 - 611 cod. proc. civ., il procedimento esecutivo deve considerarsi iniziato con un atto dell'ufficio esecutivo avente natura giurisdizionale e non con un atto di parte qual'è la comunicazione del preavviso di rilascio di cui all'art. 608 cod. proc. civ., le opposizioni all'esecuzione e agli Atti esecutivi ed il correlativo potere di sospensione dell'esecuzione sono ammissibili non dopo la notificazione del preavviso di rilascio bensì solo dopo l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo del rilascio oppure prima di tale atto sempre che vi è stato un atto dell'ufficio esecutivo, indipendentemente dalla circostanza che esso possa tradursi in una situazione processuale qualificata da un certo grado di stabilità. (V 597/75, mass n 373911; (V 2266/75, mass n 376075).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)