Sez. 3, Sentenza n. 8651 del 03/10/1996 (Rv. 499889 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - PREAVVISO | Omissione o nullità della comunicazione - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità - Termine - Decorrenza.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - PREAVVISO
L'omissione o la nullità della comunicazione del cosi detto preavviso di rilascio previsto dal primo comma dell'art. 608 cod. proc. civ. - che è atto estraneo all'esecuzione - consente la proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 secondo comma cod. proc. civ. e perciò entro cinque giorni dall'accesso dell'ufficiale giudiziario - che costituisce il primo atto di esecuzione - se il debitore era presente; in caso contrario tale termine decorre dalla effettiva conoscenza del preavviso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)