Sez. 3, Sentenza n. 658 del 23/01/1998 (Rv. 511890 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE | Accesso dell'ufficiale giudiziario - Inizio dell'esecuzione - Rinvio dell'immissione in possesso - Opposizione all'esecuzione, fondata sull'omessa corresponsione dell'indennità di avviamento (art. 34, legge 392 del 1998) - Fondatezza - Accordo sul rinvio e verificarsi della condizione di procedibilità nel corso del giudizio - Rilevanza sul regolamento delle spese.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE
Poiché l'esecuzione per rilascio di immobile inizia con l'accesso dell' ufficiale giudiziario (art. 608 cod. proc. civ.), pur se le parti in tale circostanza concordano un rinvio dell'immissione in possesso, in attesa di definire l'ammontare dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale, l'esecutato può fondatamente proporre opposizione (art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.) per la mancata corresponsione di essa, salva l'incidenza, sul regolamento delle spese (art. 92 cod. proc. civ.), dell'accordo sul rinvio, seguito dalla cessazione della materia del contendere, se si verifica nel corso del giudizio la condizione legale della proseguibilità dell'esecuzione (art. 34 legge 27 luglio 1978 n. 392).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)