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Sez. L, Sentenza n. 11753 del 07/12/1990 (Rv. 470083 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTA CAUSA - CONDIZIONI - IMMEDIATEZZA - CARATTERE RELATIVO - IDONEITÀ DEGLI ADDEBITI A FAR VENIR MENO IL VINCOLO DELLA FIDUCIA - CORRELAZIONE CON IL DANNO ECONOMICO A CARICO DEL PATRIMONIO AZIENDALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470083-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTA CAUSA - CONDIZIONI - IMMEDIATEZZA - CARATTERE RELATIVO - IDONEITÀ DEGLI ADDEBITI A FAR VENIR MENO IL VINCOLO DELLA FIDUCIA - CORRELAZIONE CON IL DANNO ECONOMICO A CARICO DEL PATRIMONIO AZIENDALE - ESCLUSIONE.*

Il principio dell'immediatezza, condizionante la validità e tempestività del licenziamento in tronco per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo temporale necessario per l'accertamento dei fatti da contestare e la valutazione degli stessi, la cui idoneità a far venir meno il vincolo della fiducia, e quindi a giustificare il recesso in tronco, non deve essere necessariamente correlata al danno economico che il patrimonio aziendale può subire per effetto del comportamento del lavoratore, avendo l'entità materiale di tale danno un rilievo del tutto secondario. (V 4010/88, mass n 459145).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)