Sez. L, Sentenza n. 5093 del 10/05/1995 (Rv. 492191 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Principio dell'immediatezza - Carattere relativo - Condizioni - Accertamento - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Il principio dell'immediatezza - che esprime l'esigenza della continuità cronologica tra la mancanza e la contestazione dell'addebito come pure tra la mancanza e la successiva irrogazione della sanzione, e che è posto a garanzia del civile e corretto esercizio del potere disciplinare e della possibilità di un'efficace difesa del lavoratore - deve essere inteso in senso relativo, ed è perciò compatibile con quell'intervallo temporale che risulti necessario per il preciso accertamento della condotta del lavoratore e per le più ponderate ed adeguate valutazioni e conseguenti determinazioni da parte del datore di lavoro, secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della verifica secondo i parametri della logicità e della congruità delle ragioni indicate dallo stesso giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)