Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581871 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Reciproche domande di risoluzione per inadempimento - Accertamento dell'inesistenza di singoli specifici addebiti - Conseguenze - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il giudice che, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta, ex art. 1453, comma secondo, cod. civ., di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 dello stesso codice. (Fattispecie relativa a contratto di locazione; la Corte Cass. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza di merito che aveva escluso tanto la colpa del locatore nel difetto di manutenzione della cosa locata, perché i danni alla cosa provenivano da proprietà di terzi, quanto la colpa del conduttore, che aveva sospeso il pagamento dei canoni a causa dell'"inidoneità sopravvenuta" dell'immobile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)