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Sez. 2, Sentenza n. 4089 del 04/04/2000 (Rv. 535304 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Reciproche domande di risoluzione per inadempimento - Accertamento dell'inesistenza dei singoli specifici addebiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535304-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In presenza di reciproche azioni di risoluzione del contratto, fondate da ciascuna parte sull'inadempimento dell'altra, il giudice che accerti l'infondatezza di tali scambievoli addebiti e non possa, pertanto, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della manifestazione di volontà di entrambe le parti di non eseguirlo e provvedere di conseguenza sulle domande restitutorie da esse proposte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)