Sez. L, Sentenza n. 22427 del 29/11/2004 (Rv. 579337 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Erroneo convincimento del datore di lavoro del raggiungimento da parte del lavoratore (nella specie, autoferrotranviere) dei limiti massimi di età lavorativa (nella specie, in forza dell'art. 27 del R.D. n. 148 del 1931) - Conseguente errata risoluzione del rapporto - Licenziamento - Configurabilità - Esclusione - Nullità dell'atto per violazione di legge - Effetti - Obbligo del datore di lavoro di ripristino "ex tunc" del rapporto e dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto - Sussistenza - Condizioni - Offerta da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative - Domanda di rimanere in servizio oltre i normali limiti di pensionamento per vecchiaia, ex art. 6 legge n. 54 del 1982 - Offerta di prestazione lavorativa - Configurabilità - Fattispecie in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
L'erronea risoluzione datoriale del rapporto di lavoro sull'erroneo presupposto del raggiungimento dei limiti massimi d'anzianità lavorativa non costituisce licenziamento, difettandone il presupposto della volontà di interrompere un rapporto in corso, bensì atto risolutivo nullo per violazione di legge. Ne consegue che, una volta riconosciuta tale nullità, il datore di lavoro ha l'obbligo di ripristinare "ex tunc" il rapporto ed adempiere tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso, qualora da parte del lavoratore sia effettuata l'offerta delle proprie energie lavorative; detta offerta deve ritenersi contenuta nella domanda, proposta in applicazione dell'art. 6 della legge n. 54 del 1982, di restare in servizio oltre i normali limiti di pensionamento per vecchiaia in forza della predetta legge. Pertanto, con riguardo al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, merita accoglimento la domanda di conseguimento delle retribuzioni non percepite nel periodo d'illegittimo esonero dalle prestazioni lavorative proposta dal dipendente nei cui confronti, al compimento del sessantesimo anno di età, sia stato emesso provvedimento di cessazione dal servizio in forza dell'art. 27 del R.D. n. 148 del 1931, disciplinante la materia, nell'erroneo convincimento dell'avvenuto raggiungimento dei limiti massimi d'età lavorativa, nonostante l'avvenuta opzione da parte dello stesso lavoratore per la prosecuzione dell'attività sino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno, o del periodo massimo di contribuzione, ex art. 6 della legge n. 54 del 1982, disposizione non espressamente escludente dalla sua applicazione gli autoferrotranvieri, e poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 226 del 1990 proprio nella parte in cui non prevedeva la sua applicazione a detta categoria.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 27 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 art. 6, Legge 26/02/1982 num. 54 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)