Sez. L - , Sentenza n. 6157 del 14/03/2018 (Rv. 647529 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Estinzione del rapporto di lavoro al compimento dell'età pensionabile o raggiungimento dei requisiti per la pensione - Atto risolutivo - Necessità - Fondamento - Efficacia differita - Ammissibilità - Obbligo di preavviso - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Nell'ambito del rapporto di lavoro privato, il compimento dell'età pensionabile da parte del lavoratore non ha effetti risolutivi automatici, ma determina l'inizio del regime di recedibilità "ad nutum", attribuendo al datore di lavoro il potere di far cessare immediatamente il rapporto, purché il lavoratore, fuori dall'ipotesi di recesso per giusta causa, abbia avuto la possibilità di giovarsi del periodo di preavviso grazie a una tempestiva intimazione del licenziamento ai sensi dell'art. 2118 c.c., valida anche se intervenuta durante il periodo di recedibilità causale; è pertanto legittimo, e non dà diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, il licenziamento intimato prima del raggiungimento dell'età pensionabile, ma destinato a produrre effetto solo a decorrere da tale data.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 04/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 6 com. 2, Legge 28/02/2008 num. 31 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)