Sez. L, Sentenza n. 15372 del 09/08/2004 (Rv. 577579 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Sospensione unilaterale da parte del datore di lavoro - Liceità - Condizioni - Fattispecie relativa a sospensione disposta da un centro di riabilitazione nei confronti di lavoratrice sprovvista del titolo di studio richiesto dal D.Lgs. n.502 del 1992.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In base agli artt. 1218 e 1256 cod. civ., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta da un istituto di riabilitazione nei confronti di una lavoratrice in possesso di un diploma di perfezionamento in psicomotricità conseguito a seguito di un corso annuale, ma sprovvista del titolo di studio previsto dal D.Lgs. n.502 del 1992 applicabile "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)