Sez. L, Sentenza n. 10616 del 28/10/1997 (Rv. 509324 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Impossibilità temporanea della prestazione lavorativa per ragioni non imputabili al dipendente - Legittimità del licenziamento - Condizioni - Conseguenze in caso di ritiro temporaneo ma di durata indeterminata del tesserino di accesso a dipendente aeroportuale - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere peraltro verificata, dato il coordinamento di detta norma con l'art. 1 legge 15 luglio 1966 n. 604, con riguardo alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa; ne consegue che, nell'ipotesi di temporaneo ritiro da parte della competente autorità del tesserino di accesso alle aree aeroportuali ad un dipendente aeroportuale, la legittimità del licenziamento presuppone la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, delle ragioni tecniche che, in considerazione dell'imprevedibilità della durata della sospensione, di per sè oggettivamente impediscano, con un giudizio "ex ante", la regolare funzionalità dell'azienda. (Nella specie la S.C. non ha preso posizione sulla necessità o meno per il datore di lavoro di provare anche l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni espletabili senza tesserino, poiché si era formato il giudicato interno circa l'inesistenza di simili mansioni all'interno dell'organizzazione aziendale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)