Sez. 1, Sentenza n. 11959 del 04/11/1992 (Rv. 479328 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Trasferimenti coattivi | Disciplina relativa - Trasferimento di immobile in esecuzione di concordato fallimentare - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Trasferimenti coattivi
Il trasferimento di immobili disposto in esecuzione di concordato fallimentare non può essere compreso, né mediante interpretazione estensiva, né in via di applicazione analogica, tra le ipotesi (espropriazione forzata e trasferimenti coattivi) per le quali l'art. 42 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 predetermina la base imponibile per l'imposta di registro nel prezzo di aggiudicazione o nell'ammontare dell'indennizzo, con la conseguenza che all'Amministrazione finanziaria non è precluso l'accertamento di un valore del bene maggiore di quello dichiarato nell'atto di trasferimento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)