Sez. 5, Sentenza n. 3420 del 08/03/2002 (Rv. 552933 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi - Disciplina ex art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dall'art. 31 del d.P.R. n. 643 del 1972 - Applicabilità al trasferimento di immobili in esecuzione di concordato preventivo con cessione dei beni - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale della norma citata per contrasto con il principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di INVIM, il trasferimento di immobili disposto in esecuzione di concordato preventivo con cessione dei beni non può essere compreso, né mediante interpretazione estensiva, né in via di applicazione analogica, tra le ipotesi (espropriazione forzata e trasferimenti coattivi) per le quali l'art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato, per l'INVIM, dall'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, predetermina la base imponibile per l'imposta di registro - con norma di natura eccezionale, sostanzialmente identica a quella di cui al previgente art. 42 del d.P.R. n. 634 del 1972 - nel prezzo dell'aggiudicazione o nell'ammontare dell'indennizzo, con la conseguenza che all'amministrazione finanziaria non è precluso l'accertamento di un valore del bene maggiore di quello dichiarato nell'atto di trasferimento. Nelle alienazioni adottate in regime di concordato preventivo con cessione dei beni non si riscontra, infatti, né la determinazione giudiziale del prezzo dell'immobile (data la natura negoziale del concordato e degli atti di cessione), né la finalità di realizzare il maggior prezzo possibile (scopo dell'istituto essendo piuttosto quello di raggiungere la maggior convenienza economica dei creditori); e ciò rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986, sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento delle alienazioni in esame rispetto a quelle rientranti nel suo ambito applicativo.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 44 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 185, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)