Sez. U, Sentenza n. 1184 del 24/04/1970 (Rv. 346799 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO CHE DICHIARA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DOPO LA DECORRENZA DEL TERMINE PER APPELLARE - INAMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO CHE DICHIARA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DOPO LA DECORRENZA DEL TERMINE PER APPELLARE - INAMMISSIBILITA.*
Il regolamento di giurisdizione non e un mezzo di impugnazione e non ha un termine fisso per la sua proposizione ma, se con sentenza del giudice di primo grado, soggetta ad appello, sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, il regolamento di giurisdizione e inammissibile, qualora venga proposto dopo che sia gia decorso il termine per l'appello contro detta sentenza, per essersi ormai costituito il giudicato formale sulla giurisdizione. (Cfr n 1669-66 massima n 323263 1321-66 massima n 322624 1110-66 massima n 322221 2487-65 1042-64 2198-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)