Sez. 3, Sentenza n. 1774 del 09/03/1983 (Rv. 426621 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - CONTRATTO DI AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - DISDETTA - REQUISITI EX ART. 1 LEGGE 1966 N. 606 - NATURA GIURIDICA - ATTO UNILATERALE RECETTIZIO - CONSEGUENZE - DISDETTA COMUNICATA PER UNA DATA ANTERIORE ALLA SCADENZA LEGALE - VALIDITÀ PER LA SCADENZA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - CONTRATTO DI AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - DISDETTA - REQUISITI EX ART. 1 LEGGE 1966 N. 606 - NATURA GIURIDICA - ATTO UNILATERALE RECETTIZIO - CONSEGUENZE - DISDETTA COMUNICATA PER UNA DATA ANTERIORE ALLA SCADENZA LEGALE - VALIDITÀ PER LA SCADENZA.*
La disdetta del contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, sottoposta dall'art. 1 della legge 22 luglio 1966 n. 606 a particolari requisiti di Forma e di tempo, soggiace per il resto alla disciplina valida in proposito per i contratti di affitto in genere e, quindi, come per ogni altro contratto di affitto, assume la figura di atto unilaterale recettizio avente la funzione di impedire la prosecuzione o la rinnovazione del contratto, in quanto manifesta la volontà della parte di far cessare il rapporto. Conseguentemente, tale disdetta, pure se comunicata per una data anteriore alla scadenza legale, vale per quest'ultima ove esprima una tale volontà esente da vizi, senza che vi siano elementi idonei a provare il cambiamento di volontà del locatore, e risulti rispettata la condizione temporale richiesta dal citato art. 1 (12 mesi prima della scadenza.). (V 4301/81, mass n 414987; (V 5539/79, mass n 402124; (V 97/76, mass n 378724).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)