Sez. 3, Sentenza n. 12959 del 23/10/2001 (Rv. 549787 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Successiva disdetta - Incidenza sulla tacita riconduzione già verificatasi - Esclusione - Effetti - Idoneità ad impedire un'altra rinnovazione tacita - Sussistenza.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
La disdetta di un contratto di locazione successiva alla rinnovazione tacita già verificatasi, ai sensi dell'art. 1597 cod. civ., non può incidere sulla tacita riconduzione ormai prodottasi, e quindi può valere soltanto ad impedire un'altra rinnovazione tacita alla scadenza del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)